LA PROCEDURA DI RICHIESTA DEL DURC ALLA LUCE DEL DL 69/2013.

Dr.ssa Silvana Toriello


PREMESSA

Tra i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici e per la stipula dei relativi contratti c’è il non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali . Il rinvio è all’articolo 38 lettera i):DEL codice dei contratti puibblici  per i contratti di rilevanza comunitaria; all’articolo 121: per i contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. Tale norma è pacificamente interpretata negli atti ufficiali nel senso di estendere l’applicazione del requisito:

-non solo ai contratti sotto soglia comunitaria;

-ma anche alle spese in economia(disciplinate dall’art. 125)

In tale ottica si pone l’interpello n. 10 del 20 febbraio 2009, avanzato al Ministero del Lavoro dall’Università di Sassari: ove si ritiene che la verifica della regolarità contributiva debba essere effettuata, senza alcuna eccezione, per ogni contratto pubblico e, dunque, anche nel caso degli acquisti in economia o di modesta entità.

Procediamo a ricostruire per lo specifico aspetto della procedura di richiesta del dura una breve ricognizione del pregresso per poi chiudere con le norme recentissimamente emanate.


SUL PIANO OPERATIVO

Sino ad oggi l’obbligo di acquisizione del DURC sussisteva in tutte le singole fasi procedimentali di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (stipula del contratto, pagamento degli stati di avanzamento dei lavori (c.d. SAL), collaudo e pagamento del saldo finale), a prescindere dalla tipologia di affidamento e importo del contratto (Delibera Avcp 36/2008). L’obbligo riguarda anche le imprese subappaltatrici o fornitrici con posa in opera in ogni singola fase. L’articolo 6, comma 3, del Regolamento dì attuazione del Codice dei contratti pubblici., elenca le fattispecie per le quali il DURC deve essere acquisito in caso di contratto pubblico d’ufficio dalle amministrazioni aggiudicatrici e quindi in capo al contraente principale appaltatore  a)per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del Codice in ordine all’assenza di “violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali”, b)per l'aggiudicazione definitiva del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del Codice, secondo cui “l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, per la stipula del contratto ;in capo a tutte le imprese esecutrici – appaltatore e subappaltatori, per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto,e al cottimo ed il successivo deposito del contratto presso la stazione appaltante, per il pagamento degli stati avanzamento lavori (SAL) o delle prestazioni relative a servizi e forniture (fatture) ,per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, il pagamento del saldo finale, per il rilascio delle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e gli affidamenti con procedura negoziata.

In base alla circolare ministeriale n. 35/2010, si conferma che deve essere acquisito un DURC per ogni singolo contratto pubblico e, all’interno di questo, un DURC per ciascuna delle fasi sopra riportate. Unica eccezione è rappresentata dai contratti di forniture e servizi in economia con affidamento diretto; in questa caso lo stesso Durc può essere utilizzato durante il periodo di validità per più contratti aventi il medesimo oggetto. Nelle ipotesi riportate alle lettere a) e b), il documento di regolarità contributiva deve sempre essere richiesto dalla stazione appaltante pubblica selezionando l’apposita tipologia “verifica di autodichiarazione” e indicando, quale data alla quale effettuare la verifica di regolarità, quella della dichiarazione sostitutiva prodotta dal concorrente in fase di selezione. La tipologia di richiesta “aggiudicazione/partecipazione a gara” deve essere utilizzata dalla stazione appaltante per richiedere il DURC solo nell’ipotesi in cui siano trascorsi più di tre mesi dal DURC precedentemente emesso per “verifica dell’autodichiarazione”. La situazione contributiva del soggetto, infatti, sebbene sia stata già oggetto di verifica, dovrà essere nuovamente esaminata poiché il DURC precedentemente emesso ha cessato il suo periodo di validità. Ciò comporta che la regolarità deve essere accertata alla data di conclusione dell’istruttoria divenendo irrilevante la data eventualmente indicata nella richiesta. Pertanto, qualora in fase istruttoria si accertino inadempienze contributive, il soggetto deve essere invitato a regolarizzare la propria posizione contributiva qualunque sia l’entità dell’irregolarità, in quanto non si applica il criterio dello “scostamento non grave”, previsto in caso di dichiarazione sostitutiva al fine di non escludere un concorrente per “lievi” irregolarità. La tipologia di richiesta “aggiudicazione/partecipazione a gara” deve altresì essere utilizzata, qualora la stazione appaltante abbia previsto espressamente nel bando che tra i documenti a corredo dell’offerta debba essere prodotto il DURC .


L’INTERPELLO N. 10/2009

In questo interpello,peraltro già precedentemente citato, il Ministero del lavoro ha precisato che l’importo del contratto è irrilevante ai fini della verifica dei requisiti di ordine generale relativi alla materia previdenziale e consente solo di adottare una procedura di individuazione del contraente semplificata rispetto a quella ordinaria. Il DURC, infatti, ha l’obiettivo di garantire la trasparenza degli affidamenti, nonché di verificare che le imprese che operano con il settore pubblico rispettino la normativa previdenziale, a prescindere dall’importo del contratto e dalla procedura di selezione adottata. Il DURC deve essere richiesto, senza alcuna eccezione, per  ogni contratto pubblico e, dunque, anche nel caso degli acquisti in economia o di modesta entità. Rispetto a tali acquisti, evidentemente, il DURC sarà richiesto solo nel caso di cottimo fiduciario ex art. 125, comma 1 lett. b), D.Lgs. n. 163/2006 – attraverso il quale le prestazioni avvengono mediante affidamento a terzi – e non anche nel caso di ricorso all’amministrazione diretta, attraverso la quale le acquisizioni “sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l’occasione (…)”.


ALTRI CASI IN CUI E’ NECESSARIO RICHIEDERE IL DURC.

IL D.U.R.C. non è strumento utilizzato esclusivamente all’interno di procedure di affidamento di appalti pubblici.

È richiesto anche per:

1.    i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di concessione ovvero a denuncia inizio attività(DIA); in questo caso l’impresa deve essere in possesso del DURC prima dell’inizio dei lavori. Fermo resta che durante il periodo di validità uno stesso Durc può essere utilizzato per più lavori edili privati.

2.    la gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione pena la decadenza dalla convenzione o la revoca della concessione

3.    ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

4.    iscrizione all'Albo dei Fornitori;

5.    ai fini dell'assegnazione di agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni da enti/PA diversi da INPS ed INAIL

6.    Per la valutazione dei lavori pubblici per i quali il committente non è tenuto all’applicazione del codice e del regolamento (lavori pubblici seguiti in proprio e non su committenza e opere pubbliche di edilizia abitativa

7.    Per l’attestazione di qualificazione dei contraenti generali


CHI DEVE RICHIEDERE IL DURC

I soggetti rientrano in due categorie:

- datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall’ordinamento nonché ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria;

- datori di lavoro e lavoratori autonomi nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia.

E quindi :

•    l’impresa, anche attraverso i consulenti del lavoro e le associazioni di categoria provviste di delega (cd. intermediari);

•    le Pubbliche Amministrazioni appaltanti;

•    gli Enti privati a rilevanza pubblica appaltanti;

•    le SOA (Società Organismi Attestazione - Società di attestazione e qualificazione delle aziende con il compito istituzionale di accertare ed attestare l'esistenza, nei soggetti esecutori di lavori pubblici, dei necessari elementi di qualificazione, tra cui quello della regolarità contributiva (art.8 co. 3 Legge n.109/1994).

Per accedere ai benefìci ed alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti, le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 ed inoltre tutti i soggetti interessati all’assegnazione di appalti pubblici o per l’abilitazione, permesso di costruire o DIA all’esecuzione di apalti privati nel settore dell’edilizia. Le aziende di trasporto pubblico locale ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 del DM 24 giugno 2011. Esercenti attività di commercio su aree pubbliche. Le aziende agricole ed i lavoratori autonomi del settore a condizione che assumano manodopera dipendente. In questi casi dovrà essere verificata la regolarità contributiva nel settore autonomo per l’intero nucleo. Nel solo caso degli appalti pubblici (opere, servizi e forniture) e dei lavori privati edili, devono essere in possesso del DURC anche i lavoratori autonomi. Nella circolare 5/2008 il Ministero chiarisce (o meglio conferma) che l’estensione dell’obbligo di possesso del Durc riguarda anche i lavoratori autonomi, avendo riguardo anche alla loro posizione contributiva personale, a prescindere che abbiano o meno in forza lavoratori dipendenti o collaboratori.


INTERPELLO 58/2009 DEL MINISTERO DEL LAVORO

Con l'interpello n. 58/2009 del 10.7.2009 il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche sociali fornisce importanti chiarimenti sull'obbligo di possesso del DURC, Documento Unico di Regolarità Contributiva, nell'ambito degli appalti edili pubblici e privati. In particolare il Ministero risponde in merito all'obbligatorietà del possesso del DURC per l'impresa distaccante nel caso di lavoratori distaccati, e per le imprese o lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna e scarico di materiale edile all'interno di un cantiere, argomentando quanto segue. Riprendendo sostanzialmente i contenuti dell'art. 3, comma 8, D. Leg.vo 494/1996, il D. Leg.vo 81/2008  prevede, all'art. 90, comma 9, che le «imprese affidatarie» e le «imprese esecutrici» di appalti pubblici e privati in edilizia, nonché i «lavoratori autonomi», che partecipano alla realizzazione dell'opera o del servizio, sono obbligati a presentare il DURC al committente o al responsabile dei lavori, ai fini della verifica della loro idoneità tecnico professionale.

In caso di distacco lecito, il lavoratore inviato presso l'impresa distaccataria è inserito, nei

limiti dell'accordo di distacco, nell'organizzazione dell'impresa distaccataria, ma il suo rapporto

di lavoro prosegue alle dipendenze dell'originario datore di lavoro (distaccante). Rimanendo l'impresa distaccante sotto ogni profilo estranea all'appalto, deve conseguentemente escludersi la legittimità di una richiesta del DURC ad essa relativo, sia se formulata nei suoi confronti e sia se nei confronti del distaccatario appaltatore. Inoltre le attività di consegna e scarico di materiale edile all'interno di un cantiere non rientrano tra quelle elencate nell'Allegato X del D. Leg.vo 81/2008 (che in sostanza riporta quanto indicato nell'Allegato I del D. Leg.vo 494/1996), aventi l'obbligo di certificare la propria posizione di regolarità contributiva, a prescindere dal settore in cui sono inquadrate. In più, secondo la Circolare 4/2007, concernente la

redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS), non possono considerarsi imprese esecutrici

quelle che, pur presenti in cantiere, non partecipano in maniera diretta alla realizzazione delle

lavorazioni indicate nel citato Allegato X, ovvero si limitano a svolgere attività di mera fornitura di materiale a piè d'opera, non accompagnata dalla messa in opera.

Pertanto anche per le imprese e i lavoratori autonomi svolgenti attività di trasporto di materiale edile non sussiste l'obbligo di certificazione della regolarità contributiva mediante DURC.


MESSAGGIO INPS 13327/09 : IMPRESE EDILI CHE NON OCCUPANO PERSONALE OPERAIO

Con messaggio n. 13327 del 10 giugno 2009, l’Inps ha richiamato gli aspetti principali contenuti nell’interpello del Ministero del Lavoro n. 56/08 (cfr. da ultimo Not. n. 3/09 e Not. n. 6/2009), in cui era stato chiarito che l’obbligo di iscrizione alle Casse Edili ricorre solo per le imprese inquadrate o inquadrabili nel settore dell’edilizia, restando escluse da tale obbligo quelle che, seppur inquadrate o inquadrabili in tale settore o che applicano il relativo contratto, non occupano operai da denunciare alle Casse Edili, ma solo personale tecnico amministrativo.Fermi restando i suddetti principi, il Ministero del Lavoro, unitamente agli Enti preposti al rilascio del Durc, ha dato parere favorevole in merito alla possibilità che il documento di regolarità contributiva sia emesso dalle Casse Edili anche per le imprese dell’edilizia che non occupino personale operaio. In tale caso, però, ricorda la nota, la regolarità o irregolarità contributiva sarà solo nei confronti di Inps ed Inail. Per i rapporti di lavoro pregressi, eventuali debiti nei confronti della Cassa edile comportano, ovviamente, un Durc irregolare.Dal punto di vista operativo, è stato implementato l’applicativo Sportello Unico; in particolare, nella sezione relativa al CCNL applicato, è possibile selezionare l’opzione “Edile con solo impiegati e tecnici”. Una volta avviata la richiesta, la procedura, in automatico, inoltrerà la pratica ad Inps, Inail e alla Commissione Nazionale per le Casse Edili (CNCE), che gestisce tale tipologia di Durc. Si evidenzia, infine, che il Documento di regolarità contributiva riporterà, oltre alle attestazioni di Inps ed Inail, anche la precisa indicazione che ‘’l’impresa non è tenuta ad iscriversi alla Cassa edile in quanto dichiara di non avere dipendenti operai”.    


INTERPELLO 19/2010 : ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE

L’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha avanzato istanza di interpello a questa Direzione per sapere di quale soggetto giuridico la stazione appaltante deve verificare il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in relazione ad un appalto pubblico cui partecipa una Associazione Temporanea di Imprese (ATI), sottoscrittrice del contratto di appalto,che, per l’esecuzione dei lavori, costituisce una società consortile. Precisa l’interpellante che la società consortile, unico soggetto che esegue i lavori e che gestisce i rapporti con i terzi, provvede ad aprire le posizioni previdenziali dei lavoratori assunti e occupati nel cantiere, mentre le singole imprese che compongono la ATI non hanno personale direttamente interessato nei lavori oggetto dell’appalto. Fa presente l’interpellante che nell’ipotesi in cui la stazione appaltante dovesse verificare il DURC delle singole imprese costituenti la ATI ed una (o alcune) di queste società risulti non in regola con i versamenti agli Enti previdenziali per omissioni afferenti i lavoratori occupati per l’esecuzione di altri appalti, ciò comporterebbe il blocco del pagamento dei SAL relativi all’appalto sottoscritto dalla stessa ATI ed eseguito dalla società consortile. A tal proposito si chiede se anche in caso di eventuale irregolarità contributiva relativa ad una delle imprese della ATI, per omissioni tra l’altro afferenti i lavori eseguiti in altro appalto, sia possibile escludere la sospensione del pagamento del SAL.Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e dell’INAIL, si rappresenta quanto segue. Si rappresenta anzitutto che il D.Lgs. n. 81/2008, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 106/2009, all’articolo 90 comma 9 lettera a) ha previsto che il committente o il responsabile dei lavori verifichi l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII. L’allegato XVII al punto 01 prevede che: “le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati perl’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97”; al successivo punto 1 si prevede che: “ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno (…) c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007”.Lo stesso D.Lgs. n. 81/2008 ha poi definito:

- l’impresa affidataria quale “impresa titolare del contratto del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi (…)”, specificando il caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese ma non il caso di una ATI (art. 89, comma 1, lett. i);

- l’impresa esecutrice: “impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali” (art. 89, comma 1, lett. i-bis).

È evidente quindi che il DURC vada verificato anche rispetto alle imprese affidatarie, ancorché non esecutrici, in quanto le stesse devono come minimo assolvere i compiti di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 81/2008. La duplice richiesta del DURC ai due soggetti giuridici coinvolti nell’appalto (impresa affidataria e impresa esecutrice) è motivata proprio dalla circostanza che l’impresa affidataria, anche nel caso in cui voglia affidare i lavori in subappalto, deve comunque utilizzare del personale per l’assolvimento dei compiti di cui al predetto art. 97. La verifica del DURC delle imprese costituenti la ATI, prima dell’affidamento dei lavori, è quindi indispensabile per l’assolvimento dell’obbligo di accertamento dell’idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie che nella fase iniziale sono le uniche imprese che dovrebbero eseguire i lavori. Nelle fasi successive la ATI è si impresa affidataria, in quanto titolare del contratto di appalto con il committente, ma l’intera esecuzione dell’opera risulta in capo alla società consortile all’uopo costituita. Per di più la stessa società consortile assume su di sé i rapporti che scaturiscono dalla esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto, ivi compreso il potere di subappaltare parte dell’opera e di organizzare il proprio personale ai fini dell’esecuzione dei lavori appaltati. In pratica gli oneri che, in base all’art. 97 del D.Lgs. n. 81/2008, sono propri dell’impresa affidataria, nel caso di specie vengono ad essere assunti dalla consortile. Si può quindi concludere che in tal caso, seppure all’atto dell’affidamento dei lavori la verifica del DURC deve interessare le imprese riunite nella ATI, al momento del pagamento dei SAL, essendo la sola consortile impresa esecutrice e impresa autorizzata dal committente a stipulare contratti di subappalto, la stazione appaltante sarà tenuta a verificare il DURC esclusivamente della società consortile e delle eventuali subappaltatrici. In tal senso va dunque evidenziata la necessità, da parte della stazione appaltante, di verificare la titolarità esclusiva della consortile – quale società autorizzata a ricorrere ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 al subappalto – di tutta l’esecuzione dell’opera.


ESERCENTI ATTIVITA’ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ha emanato la nota prot. 25/1/0014909 del 12 ottobre 2009, con la quale si evidenzia che l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche non è soggetta all'obbligo di presentazione del DURC (Documento unico di regolarità contributiva), così come, invece, aveva disciplinato l'art. 11-bis della legge 102/2009. La nota nasce dal fatto che la norma va ad "invadere" una competenza esclusiva delle Regioni in materia di commercio e come tale non sembra rientrare nell'ambito della legislazione concorrente sulla tutela e sicurezza del lavoro. L'INAIL, con la nota n. 9213 del 13 ottobre 2009, riprendendo la nota prot. 14909 del 12 ottobre 2009 del Ministero del Lavoro, evidenzia che le disposizioni introdotte con l'art. 11-bis della legge 102/2009, relativamente all'obbligo del DURC anche per i commercianti su aree pubbliche, siano da interpretare come norma "di indirizzo" nei confronti della disciplina regionale. L'Istituto  rammenta, inoltre, che limitatamente agli aspetti previdenziali il DURC può essere richiesto solo se le ditte sono iscritte agli Enti Previdenziali e che tale iscrizione, nel caso dell'Inail, presuppone che vi sia , in concreto, obbligo assicurativo ai sensi degli artt. 1 e 4 del T.U. n. 1124/1965. Pertanto, se l'attività commerciale è svolta unicamente dal titolare di impresa individuale, senza dipendenti o collaboratori a vario titolo, non sussistendo obbligo assicurativo, il richiedente (commerciante o Comune) dovrà acquisire, ai fini del rilascio e/o rinnovo dell'autorizzazione, una singola certificazione di regolarità contributiva alla sede Inps competente (al di fuori dello "Sportello Unico"). Negli altri casi, andrà effettuata la richiesta di DURC per via telematica –

 www.sportellounicoprevidenziale.it - selezionando l'opzione "agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni".L’autorizzazione all’esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche è soggetta, in ogni caso, alla presentazione da parte del richiedente del Durc.• Il Ministero del Lavoro ha ricordato che la potestà legislativa esclusiva in materia di commercio spetta comunque alle Regioni.Inail ha precisato che  • Il Durc può essere richiesto solo se le ditte siano già iscritte agli Enti previdenziali e tale iscrizione, nel caso dell’Inail, presuppone che vi sia, in concreto, obbligo assicurativo. • Se l’attività commerciale è svolta unicamente dal titolare di impresa individuale sarà sufficiente richiedere una singola certificazione di regolarità contributiva alla sede Inps competente.• Entro il 31.01 di ciascun anno successivo a quello del rilascio dell’autorizzazione il Comune deve verificare la sussistenza del documento. La previsione normativa che subordina la licenza di commercio al possesso di un Durc regolare sarà operativa solo se contenuta in un’apposita legge regionale.

Le nuove disposizioni introdotte dal decreto anticrisi che legano la licenza per il commercio su aree

pubbliche al possesso di un Durc regolare incidono su di una materia riservata alla potestà normativa regionale e pertanto devono essere considerate quali semplici norme di indirizzo.A tale conclusione è pervenuto il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con nota 12 ottobre 2009, prot. 25/I/0014909 con la quale viene valutata la portata applicativa delle disposizioni contenute nel Dl n. 78/2009, convertito in legge 3 agosto 2009, contenente modifiche dagli artt. 28 e 29 del Dlgs 31 marzo 1998, n. 114. In particolare le modifiche normative vanno a toccare l’esercizio al commercio su aree pubbliche vincolando il rilascio dell’autorizzazione da parte del Comune al possesso di un Durc regolare da parte del richiedente. In capo al Comune viene altresì posto l’onere, entro il 31 gennaio di ogni anno, di richiedere direttamente il Durc prima di procedere al rinnovo della licenza di commercio. La nota ministeriale sopra richiamata prende atto del riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di autorizzazioni al commercio, riconoscendo che solo una legge regionale può legare il rilascio e il rinnovo della licenza alla presentazione del Durc.

Le istruzioni dell’Inail

Tale posizione viene fatta propria dall’Inail che, con la nota prot. n. 9213 del 13 ottobre 2009, che si limita ad affrontare gli aspetti previdenziali che discendono (previa legge regionale) dalle nuove disposizioni normative. Viene ribadito che il Durc può essere richiesto solo ed esclusivamente dalle ditte già iscritte agli Enti previdenziali, e che per l’iscrizione all’Inail, devono ricorrere necessariamente i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dagli artt. 1 e 4, Dpr n. 1124/1965. Da tale posizione discende, ad esempio, che per le attività di commercio svolte direttamente dal commerciante senza l’ausilio di dipendenti o collaboratori, non sussistendo obbligo assicurativo Inail, il titolare o il Comune (per i rinnovi della licenza) saranno tenuti a richiedere una semplice certificazione all’Inps di regolarità contributiva senza passare per il portale dello Sportello unico (www.sportellounicoprevidenziali. it) che sarà utilizzato nei rimanenti casi (in presenza di dipendenti o collaboratori) selezionando l’opzione «agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni». La legge 3 agosto 2009, n. 102, in sede di conversione del Dl 1° luglio 2009, n. 78, ha introdotto l’art. 11bis il quale ha modificato gli articoli 28 e 29 del Dlgs 31 marzo 1998, n. 114.

In particolare, all’articolo 28, è stato inserito il comma 2bis il quale dispone che «L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di cui al comma 1 è, in ogni caso, soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (Durc), di cui all’art. 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio dell’autorizzazione, il Comune, avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, verifica la sussistenza del documento» e, all’articolo 29, che indica i casi di revoca obbligatoria, è stata aggiunta, con la lettera cbis, «la mancata presentazione iniziale e annuale del Durc di cui al comma 2bis dell’articolo 28».Pertanto, per effetto di tale legge, il Durc sarebbe ora richiesto ai commercianti su aree pubbliche, sia al fine del rilascio che ai fini del rinnovo dell’autorizzazione. La norma, in sostanza, sembra stabilire che il commerciante abbia l’obbligo di presentare il Durc al Comune al momento della richiesta dell’autorizzazione all’attività di commercio e che, successivamente, sia il Comune ad avere l’obbligo di acquisire il Durc entro il 31 gennaio di ogni anno per il rinnovo annuale dell’autorizzazione, avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria, pena la revoca dell’autorizzazione stessa. Sul punto, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche previdenziali ha chiarito, con la nota prot. 14909 del 12 ottobre u.s., che le disposizioni introdotte dal citato art. 11bis rientrano nella materia riservata alla potestà legislativa esclusiva delle Regioni e che, pertanto, va interpretata come norma «di indirizzo» nei confronti della disciplina regionale.


MESSAGGIO INPS 27291/2008

L’Inps con il messaggio 27291/2008 ha riepilogato le regole per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva in agricoltura.L’Istituto di previdenza sottolinea che, nel caso in cui il soggetto richiedente sia obbligato esclusivamente all’iscrizione nella gestione agricoltura dell’Inps, il Durc deve essere richiesto utilizzando la procedura «Dure Agricolo», accessibile dal sito internet dell’Inps.Questo canale comporta l’emissione della certificazione di regolarità riferita al solo ente che sta provvedendo alla verifica.Ne deriva che dovrà essere abbandonata la prassi che consiste nel permettere agli utenti appartenenti al settore agricolo di utilizzare la procedura esistente presso l’Inps e, contestualmente, di richiedere alle sedi Inail - per posta elettronica o per telefono - di verificare la regolarità e comunicarla all’operatore dell’Inps per completare la certificazione. Quando il richiedente è obbligato anche all'assicurazione Inail, il documento unico di regolarità contributiva dovrà essere richiesto con le procedure esistenti per la generalità dei contribuenti. In questo caso il Dure deve essere chiesto attraverso lo portello unico previdenziale e, in base alle implementazioni effettuate di recente, è accessibile anche al mondo agricolo e comporta sia la verifica Inps sia quella Inail.Infine, l’Istituto di previdenza informa - nello stesso messaggio - che è in fase di rilascio per le aziende agromeccaniche obbligate all'iscrizione sia Inps sia Inail un'implementazione della procedura. Grazie alle modifiche sarà possibile selezionare tra i settori relativi al contratto applicato, anche quello «Agricoltura per conto terzi» e di inserire la matricola di dieci caratteri.


ARTICOLO 31 DECRETO LEGGE N. 69/2013 : LE SEMPLIFICAZIONI

L’art. 31 del D.L. n. 69/2013 ha apportato alcune modifiche alla disciplina in materia di DURC nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e al D.P.R. n. 207/2010 al fine di rendere più celere lo svolgimento dei rapporti contrattuali tra i privati e la Pubblica Amministrazione. Sul punto Presidente e Vicepresidente CNCE hanno elaborato il seguente messaggio Si comunica che il Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 contiene, all'art. 31 "semplificazioni in materia di Durc", alcune disposizioni riguardanti il rilascio del documento di regolarità contributiva. Si segnala, innanzitutto, la conferma dell'obbligo, per le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori, dell'acquisizione d'ufficio del Durc, in particolare ai fini del pagamento dei lavori all'impresa affidataria e a quelle subappaltatrici. E' confermato, inoltre, l'intervento sostitutivo delle stazioni appaltanti e degli altri enti aggiudicatori, con il pagamento diretto nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi e della Cassa Edile nei casi di Durc, richiesti per stati di avanzamento lavori, che segnalino un'inadempienza contributiva.Nel ribadire che il Durc deve essere acquisito d'ufficio in tutte le fasi riguardanti lo svolgimento dell'appalto (verifica autodichiarazione, aggiudicazione, stipula contratto, SAL e liquidazione finale), il decreto ne stabilisce la validità di 180 giorni dalla data di emissione e ne consente l'utilizzo, nello stesso periodo, anche per finalità diverse.La norma precisa, infatti, che il Durc richiesto per verifica dell'autodichiarazione per la partecipazione alla gara d'appalto può essere utilizzato, se in corso di validità, anche per le fasi di aggiudicazione e di stipula del contratto mentre il Durc richiesto per SAL è valido anche per certificati di collaudo, regolare esecuzione o conformità ma non è utilizzabile per il pagamento del saldo finale, per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo Durc.La maggiore innovazione introdotta riguarda l'obbligo per le stazioni appaltanti di acquisire il Durc, dopo la stipula del contratto, ogni 180 giorni e di utilizzarlo per il pagamento dei SAL che ricadono all'interno del periodo di validità di ciascun documento.Appare evidente come tale norma comporti un cambiamento rilevante nella procedura seguita dal sistema delle Casse Edili che, ad oggi, effettua la verifica della regolarità contributiva dell'impresa in relazione al periodo di esecuzione dei lavori oggetto di ogni specifico SAL.Nel fare riserva di fornire ulteriori riflessioni ed indicazioni operative su quest'ultimo punto successivamente all'esame in corso da parte delle Associazioni nazionali, si sottolinea, infine, che il decreto prevede, come modalità di invito alla regolarizzazione, l'invio di una PEC all'impresa o al suo consulente con l'indicazione analitica delle cause di irregolarità.”

Dunque cambiano in particolare le norme che regolano la validità del DURC, la sua acquisizione d'ufficio e l'utilizzo dei consulenti del lavoro per la semplificazione degli adempimenti relativi ai DURC irregolari. Le semplificazioni riguardano in particolare l’acquisizione d’ufficio, la validità semestrale,le inadempienze contributive, i casi di Durc irregolari.

I primi tre commi dell’art. 31 del D.L. n. 69/2013 provvedono, in primo luogo:

- ad eliminare dalla disciplina della certificazione dei crediti di cui all’art. 13-bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012 (convertito da L. n. 94/2012) il riferimento alla concessione dei benefici normativi e contributivi, consentendo così l’applicazione del meccanismo della certificazione in relazione ad ogni “tipologia” di DURC (art. 31, comma 1, D.L. n. 69/2013);

- ad inserire sia nell’art. 38, comma 3 che nell’art. 118, comma 6 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006) l’obbligo di acquisizione d’ufficio del DURC da parte della stazione appaltante già previsto dall’art. 16-bis, comma 10, D.L. n. 185/2008 (conv. da L. n. 2/2009);

- a rimodulare, sulla base delle ipotesi regolate dai successivi commi 4 e 5 dello stesso articolo, la procedura di intervento sostitutivo per irregolarità nei versamenti contributivi.

In particolare, il comma 4, individua la tipologia degli adempimenti per i quali deve essere verificata la regolarità contributiva nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

La nuova disciplina prevede che il DURC “in corso di validità” debba essere acquisito per via telematica

“a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera  i), del  decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – codice degli appalti pubblici;

b) per l'aggiudicazione definitiva del contratto pubblico ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

c) per la stipula del contratto;

d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;

e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale”.

In assenza di diverse indicazioni da parte del Legislatore, si ritiene che ancora persista la necessità di acquisire il DURC in relazione ad ogni singola procedura contrattuale.

Il DURC dovrà essere acquisito d’ufficio dall’amministrazione pubblica appaltante (in precedenza il Durc faceva parte della documentazione obbligatoria per partecipare alla gara d’appalto pubblico). In particolare il decreto prevede che nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all'articolo 3 comma 1 lett. b ovvero, amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti) acquisiscono d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità.

Il DURC rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di centottanta giorni dalla data di emissione (fino ad oggi erano 90) – art. 31, comma 5, D.L. n. 69/2013.. Dopo la stipula del contratto, i soggetti sopra citati acquisiscono il DURC ogni centottanta giorni e lo utilizzano per le finalità proposte alle lettere d) ed e), fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC ( d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture; e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformita', l'attestazione di regolare esecuzione. E’ semestralmente valido il DURC relativo al comma 4, lett. a) espressamente considerato in corso di validità anche per le ipotesi contemplate alle lettere b) e c). In pratica i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 207/2010 tenuti ad acquisire il DURC, devono utilizzare il medesimo Documento – in corso di validità e cioè nell’ambito di 180 giorni dalla sua emissione – ai fini della attestazione della regolarità contributiva per le tre ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 31 citato e quindi fino alla stipula del contratto. Dopo la stipula del contratto, gli stessi soggetti sono tenuti ad acquisire un nuovo DURC ogni 180 giorni (ovvero due volte l’anno) per il pagamento dei SAL o delle prestazioni relative a servizi e forniture e per le ipotesi di cui alla lettera e), ad esclusione del pagamento del saldo finale per effettuare il quale occorre acquisire un ulteriore DURC. E’ ipotizzabile che, dopo la stipula del contratto, il DURC debba essere acquisito solo al verificarsi delle circostanze  di cui alle lettere d) ed e) e non già nel momento appena successivo alla conclusione del contratto., Pertanto  in base alle nuove disposizioni, è possibile utilizzare un unico DURC – valido per 180 giorni dalla sua emissione – per tutti i pagamenti in questione, così come si deve considerare valido un unico Documento per le attestazioni ed i certificati elencati nella lettera e), con la sola esclusione del pagamento del saldo finale secondo quanto si è detto. Il comma 6 specifica che, in caso di subappalto, si utilizza un solo DURC in corso di validità sia ai fini dell’autorizzazione al subappalto che per i pagamenti di SAL o fatture che per i certificati e le attestazioni di cui alla lettera e).

Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, i medesimi soggetti trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato, invitano l'interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro nonché degli altri soggetti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 1, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità. Secondo quanto già previsto dall’articolo. 7, comma 3, D.M. 24 ottobre 2007 per la fruizione dei benefici normativi e contributivi,viene introdotta anche negli altri casi di verifica operata dagli enti previdenziali, la concessione della moratoria di 15 giorni utile per sanare gli inadempimenti previdenziali.

Al contrario, invece, si ritiene che la moratoria non riguardi il rilascio del DURC necessario per l’autorizzazione al subappalto, dato che la verifica di cui tratta il comma 8 riguarda i versamenti contributivi e non gli aspetti procedurali degli appalti.

Il comma 7 ,infine, prevede che nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal documento unico di regolarita' contributiva (DURC) anche in formato elettronico. Detto comma concerne  l’allegazione del DURC anche nelle procedure di verifica interne all’Amministrazione parte del rapporto contrattuale.